Legge 1 del 1990



Testo coordinato della legge regionale 31 maggio 2006, 
 n. 28 Integrazione della Legge 1 del 1990 
(Disciplina delle attivita' estetica e di tatuaggio e piercing) 

Art. 1. Oggetto e definizioni 
1. La presente legge disciplina le attivita' di estetica, intese come prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi. 

Art. 2. Divieti 
1. E' vietata la redazione e la prescrizione di diete; tale attivita' e' riservata ai medici o ad altro personale professionalmente qualificato e abilitato. 
2. E' vietato l'esercizio dell'attività di estetica e di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico (art. 1, 3 comma, L. n. 1/1990). 

Rientrano nell'area della medicina ad indirizzo estetico le prestazioni di natura sanitaria, eseguite negli ambulatori, dirette alla prevenzione ed alla correzione degli inestetismi costituzionali o acquisiti quali esiti di malattia. 

Tali prestazioni rientrano nell'area della medicina ad indirizzo estetico e sono, di norma,
di pertinenza delle seguenti branche specialistiche: 

a) endocrinologia; 
b) scienze dell'alimentazione e dietologia; 
c) fisiokinesiterapia; 
d) dermatologia; 
e) angiologia; 
f) chirurgia plastica; 
g) chirurgia maxillo facciale.




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