Legge 713/86 Art. 1
1. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai
medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema
pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo
scopo esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei,
proteggerli o mantenerli in buono stato.
2. I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche.
3. Sono in particolare prodotti cosmetici, ai sensi dei commi precedenti, i prodotti che figurano
nell'allegato I annesso alla presente legge.
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